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Corte di Cassazione

L’operatore qualificato nella normativa pre-MiFID.
L’intermediario deve accertarsi dell’effettiva competenza ed esperienza della controparte

L’articolo 31 del Regolamento Consob 11522

Uno dei principi generali che regolano l’ordinamento giuridico dei mercati finanziari è che, al fine di garantire l’efficienza e l’integrità dei mercati, il grado di tutela dell’investitore deve essere commisurato al suo livello di conoscenza e di esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Esistono, infatti, innegabili esigenze di celerità di esecuzione che contraddistinguono talune operazioni finanziarie e che trovano giustificazione nell’obiettivo di efficienza dei mercati mobiliari.
Il delicato rapporto tra la tutela dell’integrità dei mercati – e quindi dell’interesse pubblico – e le esigenze di redditività ed efficienza – provenienti dai players dell’industria finanziaria – è stato regolato dalla normativa nazionale pre-MiFID con la distinzione della platea degli investitori in investitori retail ed operatori qualificati. I primi, evidentemente, necessitano del più elevato grado di tutela da parte dell’ordinamento in relazione alla loro scarsa (o assente) esperienza e conoscenza dei servizi finanziari. Per i secondi, in virtù della loro autosufficienza decisionale, si è optato per una liberazione dalla “gabbia” dei vincoli derivanti dalla normativa posta a tutela degli operatori meno sofisticati, prediligendo, piuttosto, una maggiore libertà di azione.

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Tribunale di Milano

Gestioni Patrimoniali - Tribunale di Milano

La Sentenza di Appello emessa dal Tribunale di Milano del 28 marzo 2012 ha confermato la condanna della banca D.B. al risarcimento dei danni subiti da una coppia di coniugi.
Tutto ha inizio nel gennaio 1999 con la sottoscrizione da parte di due coniugi (di età 77 e 75 anni) di tre contratti di deposito a custodia presso l’agenzia D.B. di Alassio dove vengono fatti confluire i risparmi ed i titoli di famiglia. Sino al suddetto mese, il patrimonio mobiliare dei coniugi è impiegato nelle seguenti attività mobiliari:

  • 360.000.000 Lire in fondi obbligazionari e monetari della BNL
  • 430.000.000 Lire in bond BNL e Mediobanca
  • 210.000.000 Lire in bond BNL a breve termine
  • Quota marginale in azioni ENI, MPS e BNL.
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Il recupero delle perdite da anatocismo.
Quali sono i conti interessati.

La delibera Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 09/02/2000 ha sancito la legittimità dell’anatocismo ma la retroattività della norma è stata bloccata dalla dichiarazione di incostituzionalità del terzo comma dell’art. 25 D.Lgs. 342/1999 in attuazione del quale fu emanato l’art. 7 della delibera stessa.
Ciò comporta, per chi vuole intraprendere un’azione volta al recupero degli interessi anatocistici, la necessità di adottare differenti approcci a seconda della data di stipula del contratto di conto corrente. Continua a leggere