L’operatore qualificato nella normativa pre-MiFID.
L’intermediario deve accertarsi dell’effettiva competenza ed esperienza della controparte
L’articolo 31 del Regolamento Consob 11522
Uno dei principi generali che regolano l’ordinamento giuridico
dei mercati finanziari è che, al fine di garantire l’efficienza e l’integrità dei mercati,
il grado di tutela dell’investitore deve essere commisurato al suo livello di conoscenza e di
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
Esistono, infatti, innegabili esigenze di celerità di esecuzione che contraddistinguono talune
operazioni finanziarie e che trovano giustificazione nell’obiettivo di efficienza dei mercati
mobiliari.
Il delicato rapporto tra la tutela dell’integrità dei mercati – e quindi dell’interesse pubblico
– e le esigenze di redditività ed efficienza – provenienti dai players dell’industria finanziaria
– è stato regolato dalla normativa nazionale pre-MiFID con la distinzione della platea degli
investitori in investitori retail ed operatori qualificati. I primi, evidentemente, necessitano
del più elevato grado di tutela da parte dell’ordinamento in relazione alla loro scarsa (o assente)
esperienza e conoscenza dei servizi finanziari. Per i secondi, in virtù della loro autosufficienza
decisionale, si è optato per una liberazione dalla “gabbia” dei vincoli derivanti dalla normativa
posta a tutela degli operatori meno sofisticati, prediligendo, piuttosto, una maggiore libertà
di azione.